X Legislatura – Tornata del 27 maggio 1868
all'argomento dell'età sorgeva l'onorevole Mancini, e ci dimostrava come questa questione dell'età, a seguito del concordato napoletano del 1818, non si
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L'onorevole Catucci alla sua volta sorgeva a dimostrare che, non solo per questa infrazione del limita d'età, ma anche per ciò che riguarda l'altra
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60 anni, e perpetuo per quelli che fossero di età maggiore; limitando ancora la concessione del sussidio al caso, in cui il religioso non abbia
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«La circostanza della professione dei voti solenni, fatta innanzi all'età prescritta dalle leggi che erano in vigore in taluni degli antichi Stati
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diamo questa pensione perchè? Perchè trovandosi i religiosi in un'età tale da non potere abbracciare un altro stato, abbiano i mezzi di tirare
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cui si dava la pensione, alla età che avevano, alla vita di maggiori comodi cui più o meno si erano abituati. È tale la condizione di un sacerdote
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quello che può avervi un laico, sia che si abbia riguardo alle sue abitudini anteriori, sia che si abbia riguardo alla sua età? Con maggiore facilità
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«Art. 3. A tutti quei religiosi, o religiose che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta
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governativa dell'età in cui il monaco avrà professato, del luogo in cui avrà emesso i voti claustrali? Sapete voi chi somministrerà cotali prove? Quelli che
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aver fatto la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane
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è ragguagliata a quella che è determinata dall'articolo 7 della legge del 1866) a quei monaci i quali avessero fatta la loro professione nell'età
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civile stabiliva una certa età dentro la quale poteva farsi professione religiosa, ed al disotto della quale essa non era riconosciuta come valida; essi
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Per esempio, in quelle provincie chi vestiva l'abito monastico all'età di 18 anni, se non fosse stato ritenuto legittimamente frate dal Governo
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prima dell'età prescritta dalla legge civile, ovvero in provincie ancora soggette al regno pontificio; e in conseguenza di questo principio che pone
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astenuti quantunque si trovino nel medesimo caso, che cioè abbiano fatta la professione religiosa, e che loro si opponga soltanto il difetto dell'età, o il
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quei poveri religiosi i quali erano nel possesso del loro stato monacale, e che avevano fatto professione prima della età prescritta dalle leggi civili
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contro i quali non si era opposto il difetto di documenti, ma si era solamente opposto il difetto dell'età, oppure la diversità di luogo.
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avessero fatto la professione nell'età richiesta dai canoni, ma non in quella richiesta dalle leggi civili.»
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«Art. 3. A tutti quei religiosi o religiose che per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle
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